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Recupero dati numero verde
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Condizioni Generali e Garanzie

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO MICROWELL

Edizione Marzo 2007, sostituisce da subito tutte le edizioni precedenti

1) Efficacia delle Condizioni generali

1.1 - Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le "Condizioni") vengono sottoscritte dal Committente all'atto dell'emissione da parte di quest'ultimo dell'Ordine per l'ispezione gratuita del supporto magnetico (di seguito, l'ordine d'ispezione) e troveranno applicazione, anche se non nuovamente richiamate, in tutte le fasi del rapporto contrattuale tra Microwell e il Committente, di cui al successivo articolo 2, "Fasi del Rapporto", ove non espressamente e concordemente derogate .

1.2 - Le Condizioni troveranno applicazione ai rapporti instaurati sulla base degli ordini d'ispezione sottoscritti dal Committente a far tempo 21 Marzo 2007.


2) Fasi del rapporto

2.1 - Diagnosi.
Con la consegna del supporto dati difettoso, e la sottoscrizione dell'ordine d'ispezione, il Committente affida a Microwell l'incarico di analizzare lo stato del supporto dati sotto il profilo della possibilità di recupero dei dati stessi. Contestualmente o non contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine d'ispezione il committente sottoscriverà l'Ordine di recupero, conferendo ufficialmente alla Microwell l'incarico di procedere al recupero ed accettandone i costi concordati visibili sull'ordine di recupero stesso.

2.2 - Recupero dati.
Sulla base dei risultati dell'ispezione il Committente decide se ordinare o meno a Microwell il recupero dei dati sottoscrivendo l'ordine di recupero, a meno che non sia già stato sottoscritto precedentemente.
Il Committente prende atto e accetta sin d'ora che:
    a) Microwell utilizzerà strumentazione software e hardware di proprietà o di terzi presente nei propri laboratori o strumentazione presso altre sedi distaccate e/o laboratori;
    b) Se ritenuto necessario da Microwell, i supporti potranno essere smontati o aperti da tecnici qualificati in ambienti ad atmosfera controllata.

3) Diagnosi

3.1 - La prima fase d'ispezione è una fase completamente gratuita che permette la valutazione del danno e delle possibilità di recupero.

3.2 - Microwell ispezionerà il supporto magnetico difettoso ai fini di individuare la tipologia del danno e determinare l'effettiva possibilità di procedere al recupero dei dati. Il Committente che sottoscrive l'Ordine di ispezione assume ogni responsabilità relativamente alla legittimità della propria richiesta di procedere all'ispezione del supporto difettoso e s'impegna a tenere sollevata e indenne Microwell da ogni e qualsiasi pretesa e doglianza in proposito da parte di terzi.

3.3 - Se il guasto fosse elettromeccanico e quindi fosse necessario un'intervento in camera bianca verrà stilato un ulteriore ordine di recupero, a meno che questo non sia già stato approvato e firmato dal committene, con i costi relativi.

4) Recupero dati

4.1 - Con la sottoscrizione dell'Ordine di recupero il Committente conferisce a Microwell l'incarico di effettuare il recupero dei dati.

4.2 - Il Committente che sottoscrive l'Ordine di recupero assume ogni responsabilità relativamente alla legittimità della propria richiesta di recupero dei dati, e s'impegna a tenere sollevata e indenne Microwell da ogni e qualsiasi pretesa e doglianza in proposito da parte di terzi.

5) Dovere di collaborazione del Committente

5.1 - Il Committente è tenuto a fornire a Microwell tutte le informazioni necessarie per il buon esito dell'attività commessa a Microwell, anche al di là delle informazioni specificamente richieste e fornite nella "Scheda tecnica" allegata all'Ordine di ispezione. Microwell, pertanto, declina ogni responsabilità relativa alla mancata, incompleta o errata indicazione dei dati richiesti nella Scheda tecnica e di ogni altro dato necessario per l'espletamento delle procedura di recupero dati.

6) Corrispettivi

6.1 - Il corrispettivo dovuto a Microwell dal Committente dovrà venire pagato nel rispetto puntuale di quanto convenuto nell'Ordine di Recupero. Ove ciò non accada Microwell - salvo ogni altro rimedio di Legge - avrà facoltà:
(i) di non procedere nelle fase di Recupero dati,
(ii) ove il Recupero dati sia avvenuto rispetto a quanto convenuto nell'ordine di recupero, a non fare consegna del supporto e dei dati recuperati al Committente.

7) Modalità e termini di consegna dei dati recuperati

7.1 - Data la complessità tecnica delle procedure di recupero dati e la possibilità che sopravvengano circostanze non previste e non prevedibili al termine della fase di Diagnosi, i tempi previsti e comunicati inizialmente al Committente potranno subire variazioni. In tali casi Microwell darà comunicazione al Committente di siffatte circostanze e del maggior tempo prevedibilmente necessario, senza che il Committente possa pretendere indennizzi o risarcimenti, fermo quanto al 7.2.

7.2 - Ove il Committente non ritenga più d'interesse,
nell'ipotesi di cui a 7.1, il Recupero Dati, potrà recedere, riconoscendo a Microwell il pagamento delle spese sostenute e il corrispettivo delle attività svolte sino al momento del recesso, corrispettivo da concordare al momento.

7.3 - La scelta del vettore e le spese per la consegna al Committente o al soggetto da questi eventualmente indicato del supporto con i dati recuperati sono effettuati a cura e spese del Committente che ne assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne tutti i rischi (anche di perimento e deterioramento del supporto) relativi al trasporto (dal momento della consegna al vettore del supporto e alla consegna dello stesso al destinatario).

8) Sicurezza e protezione dei dati

8.1 - Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe, sia nella fase di Diagnosi che in quella di Recupero dati, Microwell si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel T.U. sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003), assicurando il rispetto e la totale riservatezza di tutti i dati e di tutte le informazioni pervenute in suo possesso e relative al predetto incarico. I dati e le informazioni ottenute saranno utilizzate solo ed esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali e per il tempo necessario all'intervento da effettuare.

9) Riservatezza e confidenzialità

9.1 - Microwell s'impegna a trattare in modo strettamente riservato e confidenziale tutte quelle informazioni relative all'attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico affidatole. Dal suo canto, Microwell non è tenuta a fornire al Committente alcuna informazione relativa agli strumenti e alle procedure utilizzati per le operazioni di Recupero dati.

10) Impossibilità di recupero

10.1 - Qualora, a giudizio di Microwell, non sussista la possibilità di procedere al Recupero dei dati o qualora il Committente dovesse recedere ai sensi e per gli effetti di cui a 7.2, il Committente stesso potrà comunque a proprie spese richiedere la restituzione del supporto difettoso.

10.2 - Laddove il Committente non desiderasse la restituzione del supporto difettoso, sarà cura di Microwell procedere alla sua eliminazione senza alcun costo imputabile al Committente. Agli effetti della presente clausola, la mancata richiesta di restituzione del supporto entro e non oltre il termine perentorio di cinque (5) giorni dalla data della comunicazione dell'esito dell'ispezione o di recesso del Committente, di cui a 10.1, sarà interpretata come espressa autorizzazione a Microwell di distruzione del supporto.

11) Recesso

11.1 - Qualora il Committente decidesse, dopo aver accettato e sottoscritto l'ordine di recupero e previa comunicazione scritta inviata a Microwell, di chiedere l'interruzione della procedura di Recupero dei dati anche al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 10, gli verranno addebitate le spese sostenute da Microwell.

12) Garanzia dei dati recuperati

12.1 - Le procedure necessarie per il Recupero dei dati, nonostante gli elevati standard di sicurezza e di elaborazione, non sono tali da escludere completamente il rischio di una perdita parziale o totale dei dati ancora presenti sul supporto difettoso e il recupero solo parziale dei dati. Microwell è in grado di garantire solo ed esclusivamente il recupero di tutti i files presenti nella "lista dei files", ossia della lista dei nomi di file, corredata di informazioni aggiuntive quali la data di creazione e la dimensione, espressamente inclusa nel Documento di Diagnosi e Preventivo.

12.2 - La Garanzia di cui al 12.1 non si estende all' integrità o all'effettivo ripristino della totalità dei predetti files, ossia alla loro completa ricostruzione e alla possibilità per il Committente di poterli nuovamente leggere utilizzando quelle applicazioni software che hanno originariamente creato i dati poi andati perduti. L'obbligazione assunta da Microwell è dunque da intendersi come obbligazione di mezzi e non di risultato; e nessun addebito o contestazione potrà essere mossa dal Committente a Microwell relativamente al mancato ripristino anche di uno solo degli elementi espressamente indicato nella lista dei files.

13) Responsabilità

13.1 - Microwell sarà ritenuta responsabile solo ed esclusivamente dei danni causati da un suo comportamento gravemente negligente o doloso. In ogni caso, la responsabilità di Microwell non potrà superare l'importo, concordato con il Committente e indicato nell'ordine di recupero, per ogni singolo ordine. Poiché la procedura di Recupero dati riguarda un'attività avente per oggetto un materiale difettoso, è invece espressamente esclusa ogni responsabilità di Microwell relativamente a danni presunti arrecati all'hardware e/o al software o a ulteriori dati andati perduti dopo la consegna del supporto difettoso da parte del Committente

14) Foro competente

14.1 - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'incarico e agli obblighi derivanti dallo stesso, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Milano. Ferma restando la generalità della competenza del predetto Foro, Microwell si riserva la facoltà di adire ogni altro Foro che fosse eventualmente competente secondo le norme della legge processuale.


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Committente approva specificamente gli art. 3 (Diagnosi); 4 ( Recupero dati); 7 (Modalità e termini di consegna dei dati recuperati), 12 (Garanzia dei dati recuperati), 13 (Responsabilità), 14 (Foro competente).